1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a cinque anni.
2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo quinquennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio degli insegnanti di ruolo provenienti dall'Italia sono a carico dell'interessato.
3. La destinazione da una sede all'estero ad un'altra sede all'estero, non può avere luogo prima di cinque anni di servizio