Art. 17.
(Periodi minimi di permanenza all'estero).

      1. Il personale destinato all'estero assume l'obbligo di risiedere all'estero per una durata non inferiore a cinque anni.
      2. Nel caso di rimpatrio a domanda prima della scadenza del primo quinquennio di servizio all'estero, le spese di rimpatrio degli insegnanti di ruolo provenienti dall'Italia sono a carico dell'interessato.
      3. La destinazione da una sede all'estero ad un'altra sede all'estero, non può avere luogo prima di cinque anni di servizio

 

Pag. 13

nella stessa sede, salvo il caso di gravi motivi o di ragioni di servizio. Deve essere comunque garantito almeno un quinquennio di permanenza nella nuova sede.